Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico definito dalla cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Le Comunità Energetiche puntano a raggiungere un alto grado di autosufficienza energetica, riducendo la dipendenza da fonti fossili e promuovendo uno stile di approvvigionamento più sostenibile a livello ambientale ed economico.
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi per condividere l’energia elettrica.
È poi necessario costituire giuridicamente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo, uno statuto e un regolamento interno in cui sono illustrate le regole di ripartizione dei benefici tra i membri.
L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto da fonte rinnovabile (ad esempio fotovoltaico);
- produttore – consumatore (prosumer) di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;
- consumatore (consumer) di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito, nonché enti a scopo benefico o del terzo settore per i quali la CER può avere ricadute sociali positive.
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER, ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili. Inoltre, per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che partecipano, la normativa specifica che la loro partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.
Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Per tutte le CER sono previsti due tipi di corrispettivi economici sull’energia autoconsumata (condivisa):
1. Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia.
2. Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente variabile anno per anno ad esempio nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh.
Si evidenzia, inoltre, che tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica condivisa da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
È prevista una maggiorazione tariffaria al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati al Centro-Nord. Nello specifico si parla di +4 €/MWh per le regioni del centro Italia e di +10 €/MWh per le regioni del nord Italia.
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria. L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE. Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata (condivisa) sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- direzione lavori e sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%.
Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento.
Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumer o prosumer (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto.
Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
In questo gruppo rientrano titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio che consumano energia elettrica prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente all’edificio/condominio stesso ovvero in altre aree, facenti parte della stessa zona di mercato, che siano nella piena disponibilità di uno o più soggetti facenti parte della configurazione e che hanno dato mandato
al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione.
Gli impianti di produzione possono essere gestiti da produttori facenti parte del gruppo oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione, purché soggetto alle istruzioni di uno o più membri della configurazione.
L’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio/condominio.
In questo caso i soggetti facenti parte della configurazione sono un consumatore ed un produttore, che coincide con il consumatore o è un terzo soggetto alle istruzioni del consumatore stesso, le cui rispettive unità di consumo e di produzione sono collegate con una linea elettrica diretta di lunghezza non superiore a 10 km ed ubicate in aree nella piena disponibilità del consumatore e che hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione.
L’unica differenza con la configurazione “autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta” è gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere ubicati nella stessa zona di mercato e non collegati direttamente da una linea elettrica.
No. L’adesione alla CER è possibile per soggetti sia privati (aziende, cittadini) che pubblici (comuni/ società detenute dalla PA).
No, non c’è alcun limite al numero di impianti ma c’è un limite solo sulla potenza massima di ogni singolo impianto che non può essere maggiore di 1 MW.
In ogni caso, per un corretto dimensionamento della comunità, la potenza cumulata degli impianti dovrà essere tale da cercare di massimizzare l’energia condivisa, o comunque in modo da avere una elevata percentuale di energia condivisa, per poter ottimizzare i tempi di rientro degli investimenti.
No. Ogni comunità o autoconsumo collettivo può stabilire i propri criteri di ripartizione in base a propri criteri di valutazione esplicitati nello statuto e nel regolamento interno.
Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile avere un'informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell'area sottesa ad una medesima cabina primaria. Inoltre, è possibile verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica semplicemente inserendo l'indirizzo e il CAP.
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA va presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. L'istanza deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente il Portale informatico messo a disposizione dal GSE, previa registrazione all'Area Clienti.
Il soggetto beneficiario può presentare la richiesta a seguito dell'apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando l'apposito Portale informatico. Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati ancora avviati i lavori di realizzazione. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile. A titolo esemplificativo, si considera avvio lavori l'ordine delle attrezzature o l'inizio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono invece da considerarsi come avvio dei lavori.
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti appositamente per la gestione degli spazi e dei servizi comuni, come ad esempio i consorzi.
Sono escluse dagli incentivi le imprese in difficoltà (secondo la normativa sugli aiuti di stato) e le aziende nei confronti delle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea per incentivi dichiarati illegali. Il contributo in conto capitale può inoltre essere revocato in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità, per dichiarazioni mendaci, per la violazione del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH), o per il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi.
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo: idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per la tariffa incentivante, la potenza massima agevolabile a livello nazionale è di 5 GW, e l'incentivo è accessibile per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2027. Per il contributo a fondo perduto (PNRR), la potenza agevolabile nazionale è di almeno 2 GW. Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Tutte le spese ammissibili devono essere obbligatoriamente comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità. È fondamentale che i giustificativi di spesa (come le fatture elettroniche) riportino obbligatoriamente nell'oggetto o nella causale il CUP, il CIG (ove applicabile) e il riferimento all'investimento "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo".
Sì, è possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti. Tale verifica è facoltativa e può essere richiesta su base volontaria, senza essere una condizione obbligatoria per l'accesso finale agli incentivi. Il GSE esaminerà la documentazione e fornirà un parere preliminare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sì, su espressa richiesta da parte dei beneficiari, è possibile ottenere un'anticipazione fino al 10% del contributo in conto capitale spettante.
In generale, cumulando il contributo PNRR in conto capitale (fino al 40%), la tariffa incentivante viene decurtata proporzionalmente (fino al 50%). Tuttavia, c'è un'eccezione fondamentale: questo fattore di riduzione non si applica all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo intestati a Enti Territoriali e Autorità Locali (come i Comuni), Enti Religiosi, Enti del Terzo Settore e di protezione ambientale. Per le utenze di questi soggetti l'incentivo non subisce decurtazioni.
Sì. Gli incentivi si applicano non solo agli impianti di nuova costruzione, ma anche agli interventi di potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già in esercizio. In questo caso specifico, le agevolazioni (sia PNRR che tariffa incentivante) si applicano esclusivamente all'energia prodotta dalla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, purché l'energia prodotta sia oggetto di separata misurazione e resti entro il limite massimo di 1 MW.
La CER decide autonomamente, tramite statuto, come ripartire i ricavi. Il Decreto, tuttavia, impone un tetto specifico (Regola del 55% / 45%): se la quantità di energia condivisa supera il 55% dell'energia totale prodotta (limite che scende al 45% se si usufruisce anche del PNRR), i ricavi della tariffa premio per quell'eccedenza devono essere destinati esclusivamente a consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzati per finalità sociali con ricadute dirette sui territori in cui si trovano gli impianti.
Oltre al vincolo di non aver ancora iniziato i lavori, al momento della presentazione della domanda per il contributo PNRR è obbligatorio essere già in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (laddove la normativa lo richieda per la specifica tipologia di intervento). Inoltre, è necessario avere il preventivo di connessione alla rete elettrica già accettato in via definitiva, ove previsto.
Una volta presentata la richiesta per accedere alla tariffa incentivante (entro 120 giorni dall'entrata in esercizio), il GSE effettua l'istruttoria per accertare la completezza della documentazione. In caso di esito positivo, il GSE attribuisce formalmente la tariffa entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di comunicazione della domanda.
Sì, vi è un preciso obbligo di monitoraggio. Tutti i beneficiari degli incentivi sono tenuti a trasmettere al GSE una rendicontazione dettagliata con cadenza annuale. In questo documento devono essere illustrati i benefici ottenuti grazie alle incentivazioni e, in particolare, le modalità esatte con cui i ricavi sono stati ripartiti tra i membri o i soci, oppure utilizzati per le finalità sociali aventi ricadute sul territorio.